Leggere il brano seguente e rispondere, quindi, ai quesiti riportati alla fine del testo
Il corpo elettorale ed il diritto di voto
La matrice, l’organo costituzionale originario, è il corpo elettorale, cioè la parte attiva del popolo, che è elemento dello Stato. L’art. 1 della Costituzione, secondo comma, dice che «la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti delle Costituzione». Il popolo è visto in tal modo come organo supremo; la Costituzione non ha voluto far altro che indicare anzitutto il profilo dello Stato democratico contemporaneo nel quale, come si suole dire, l’appartenenza della sovranità al popolo è ineliminabile, presenta cioè un carattere di immodificabilità, che la sottrae all’esercizio del potere di revisione costituzionale. Quando poi si è detto «nelle forme e nei limiti della Costituzione», si è alluso allo «Stato di diritto», cioè si è voluto escludere che la sovranità riconosciuta al popolo possa essere capace di scavalcare qualunque norma e quindi ignorare il sistema degli organi costituzionali. La sovranità la esercita il popolo, ma soltanto nelle forme previste dalla Costituzione per l’esercizio diretto o indiretto della sovranità stessa.
Il corpo elettorale è costituito dalla totalità della parte attiva del popolo, ed è un organo stabile anche se le sue manifestazioni sono saltuarie. Esso viene chiamato volta per volta a manifestare la propria volontà. Queste manifestazioni sono di due tipi, in Italia: l’elezione degli organi rappresentativi e gli atti di democrazia diretta. L’elezione degli organi rappresentativi provvede a fornire i rappresentanti alle due Camere del Parlamento, nonché quelli delle altre assemblee rappresentative; gli atti di democrazia diretta consistono nel referendum e nell’iniziativa legislativa popolare.
L’Art. 48 della Costituzione stabilisce che «sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età» (è il codice civile a stabilirla, art. 2, a 18 anni). Poi aggiunge: «il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico». Infine precisa che il «diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile di condanna o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge».
(tratto da P. Barile, E. Cheli, S. Grassi, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, Cedam, 1998, 170 s.)