Leggere il brano seguente e rispondere, quindi, ai quesiti riportati alla fine del testo
Libertà di circolazione e soggiorno: Nozione e caratteri
In base al primo comma dell’art. 16 della Costituzione «ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata per ragioni politiche».
Il terzo comma dell’art. 16 stabilisce che «ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e rientrarvi, salvo gli obblighi di legge». Viene così sancita la cosiddetta libertà di espatrio, che non incontra nessuna forma di limitazione specifica, a parte il dovere di espletamento degli obblighi di legge che l’interessato deve comunque rispettare. L’autorità amministrativa non gode di poteri discrezionali per quanto riguarda il rilascio del passaporto, ma vi sono comunque degli obblighi precisi che alcuni soggetti sono tenuti ad adempiere per poter ottenere il passaporto (v. la legge 1185/1967). Si tratta, per esempio, dei minori che necessitano del consenso dei genitori o di chi ne fa le veci oppure delle persone verso le quali sia stato emesso un ordine di cattura o i collaboratori di giustizia.
La libertà di espatrio si pone in diretta relazione con il diritto di emigrazione, sancito dal quarto comma dell’art. 35 Cost., secondo cui la Repubblica «riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero». È importante sottolineare che la disciplina della libertà di circolazione e soggiorno ha subito un rilevante potenziamento in virtù del processo di integrazione europea, dal momento che i cittadini di ogni Stato membro affiancano alla libertà di circolazione il diritto di stabilimento in ciascuno dei Paesi integranti l’Unione. Tale diritto si traduce nella possibilità di svolgere determinate attività lavorative senza restrizioni applicate in virtù della titolarità di una cittadinanza diversa da quella dello Stato nel cui territorio si svolge il lavoro.
(tratto da G. di Plinio, T. Frosini, G. Parodi, Diritto costituzionale, Padova, Cedam, 2008, 319 s.)