Leggere il brano seguente e rispondere, quindi, ai quesiti riportati alla fine del testo
2.2. I principi generali elaborati dalla Corte di giustizia.
I principi di origine giurisprudenziale, dal canto loro, nella misura in cui integrano e contribuiscono all’interpretazione delle norme del Trattati, costituiscono fonti primarie del diritto comunitario identificabili, in particolare, quali diritto comunitario non scritto.
Sebbene l’unico richiamo positivo ai principi generali del diritto sia contenuto nell’art. 288 TCE per definire le modalità della responsabilità giuridica della Comunità nei confronti dei terzi, la Corte di giustizia, estendendone la portata, ha elaborato un diritto comunitario non scritto, proprio facendo leva sui principi generali, che sono così divenuti parte integrante del diritto comunitario.
La Corte si è valsa di questi principi per interpretare il diritto comunitario e per decidere sulla sua legittimità e ad essi si devono conformare anche i giudici nazionali allorché applicano il diritto comunitario. Essa in genere ha ricavato i principi in questione attraverso una comparazione degli ordinamenti giuridici degli Stati membri e quindi evincendoli dalle loro tradizioni costituzionali comuni; altre volte, essa ha applicato criteri deduttivi, analogici o di pura logica giuridica, senza preoccuparsi troppo di valutare quanto effettivamente comuni fossero i principi di volta in volta individuati. Si tratta quasi sempre di principi sottesi a qualsiasi ordinamento di uno Stato di diritto, ovvero inclusi normalmente nelle Carte costituzionali degli Stati. In realtà, il significato, la natura e la portata di tali principi sono di dominio esclusivo della Corte di giustizia, che dunque, attraverso la sua giurisprudenza è divenuta essa stessa una fonte suprema del diritto europeo.
Una elencazione minima di tali principi comprende: le regole fondamentali del diritto internazionale (ad esempio: “pacta sunt servanda”) e di quello comunitario (solidarietà, sussidiarietà, primato e diretta applicabilità del diritto comunitario, mutuo riconoscimento delle legislazioni, effetto utile, ...), nonché i principi comuni agli Stati membri (tutela dei diritti fondamentali e divieto di discriminazioni, certezza del diritto, ragionevolezza, proporzionalità, buona fede e tutela del legittimo affidamento del cittadino, ...).
D’altro canto, alcuni di tali principi, assenti per lo più nei Trattati istitutivi a ragione della originaria impostazione esclusivamente economica degli stessi e dei canoni del funzionalismo economico che ispirarono i loro redattori, successivamente hanno trovato, come nel caso di sussidiarietà e proporzionalità, adeguata collocazione nei Trattati.
(tratto da G. di Plinio (cur.), Corso di diritto Comunitario, Padova, Cedam, 2009, 8 s.)