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Comprensione di un testo giuridico

Leggere il brano seguente e rispondere, quindi, ai quesiti riportati alla fine del testo


4. La libertà di religione e la libertà di coscienza.

Nell’alveo della libertà di pensiero si collocano anche la libertà di religione e la libertà di coscienza: tanto la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, (art. 18), quanto la Cedu (art.9) e la Carta dei diritti fondamentali dell’Ue (art. 10), infatti, le proclamano in un unico articolo. Nella decisione Kokkinakis c. Grecia del 25 maggio 1993, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ribadito che la libertà di religione è uno dei fondamenti delle società democratiche, bene prezioso anche per gli atei, gli agnostici e gli indifferenti.
La Costituzione dedica alla libertà di religione l’art. 19: esso garantisce la libertà religiosa come libertà di fede e come libertà di pratica religiosa. Invece lo Statuto albertino riconosceva la religione cattolica come sola religione dello Stato, mentre gli altri culti esistenti erano solo tollerati. Nell’ordinamento repubblicano si assicura a chiunque la libertà di professare la propria fede religiosa in qualsiasi forma, sia individuale sia, ed è questa l’innovazione maggiore rispetto allo Statuto, collettivamente, di farne propaganda e praticarne il culto in privato o in pubblico nel solo rispetto del buon costume. A questo è rivolto anche l’art. 20 Cost., relativo agli enti ecclesiastici.
Anche qui, l’affermazione di questa libertà implica la garanzia del suo aspetto negativo: la libertà di coscienza dei non-credenti (v. sentt. 117/1779, 234/1984, 149/1995, 334/1996, tutte relative al giuramento). Parte della dottrina sostiene, al contrario, che la libertà dell’ateo di esprimere le proprie convinzioni nei confronti della religione sia tutelata dall’art. 21, non dall’art. 19.
Oggi è in particolare la libertà di culto a essere sempre più al centro dell’attenzione, in società multietniche e, molto più di un tempo, multi-religiose. Essa rappresenta un terreno di prova tutt’altro che agevole per il pluralismo religioso: si pensi ad aspetti come la costruzione di luoghi di culto, al riconoscimento di giorni di astensione dal lavoro diversi dalla domenica, al diritto di indossare in luoghi pubblici segni religiosi distintivi come il velo islamico e così via.
(tratto da A Barbera, C Fusaro, Corso di diritto pubblico, Bologna, il Mulino, ottava ed., 2014, 158 s.)
1. La libertà di religione e di coscienza si collocano:
2. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha ribadito che la libertà di religione è un bene prezioso:
3. L’articolo della Costituzione che prevede il riconoscimento della libertà di religione è:
4. La religione cattolica:
5. Il principale limite nel professare la propria fede, nell’attuale ordinamento repubblicano, è costituito
6. Oggi presenta maggiori criticità, nella odierna società, la libertà: